LEGGE REGIONALE N. 3 DEL
28-03-2002
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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TITOLO III
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Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di
mobilità per il trasporto pubblico
1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto
pubblico, redatte con il supporto dell’Agenzia per la mobilità e
sentiti la Commissione Consiliare competente e il Consiglio
delle Autonomie locali.
2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione
triennale dei servizi minimi e contengono:
a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro
determinazione;
b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da
trasferire agli Enti locali;
c) la definizione della dimensione minima delle unità di
gestione da affidare mediante procedura di affidamento
concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.
3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di
mobilità in modo che essi siano qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli
artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422\97, sia:
a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della
Regione e degli enti locali;
b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni
bacino di traffico definito, ai
sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche
infrastrutturali esistenti;
c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi
minimi definiti nel precedente triennio;
d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti
con l’obiettivo della mobilità
sostenibile;
e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o
combinazione di modalità più efficienti in relazione alle
caratteristiche della domanda;
f) all’ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili
agli obblighi di servizio pubblico;
g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della
mobilità;
h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in
particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti
con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per
la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento
ambientale;
i) ai parametri territoriali e di popolazione;
j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le
organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di
categoria e dei consumatori;
k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza
dell’intero sistema di trasporto individuale e collettivo e
favoriscano l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto;
l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;
m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità
dei soggetti disabili.
4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza
delle Province si articola per bacini di traffico. Si intende per
bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall’insieme di
più Comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui
luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all’interno
dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una
rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi.
Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di pianificazione dei
servizi per la mobilità, le Province elaborano e trasmettono alla
Regione proposte relative alla programmazione triennale dei
servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.
5. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati,
individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità
intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di
Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di
area metropolitana.
6. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di pianificazione dei
servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti
all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97, ciascuna
Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in
coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente
articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei
servizi di linea di cui all’art. 3, comma 3, n.4), da affidare,
attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle
imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli
necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o
servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o
nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono
essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando
l’obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e
professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.
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