LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 28-03-2002
REGIONE CAMPANIA

“ Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania “

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 19
del 8 aprile 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO III
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

ARTICOLO 16

 

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di 
mobilità per il trasporto pubblico
1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto 
pubblico, redatte con il supporto dell’Agenzia per la mobilità e 
sentiti  la Commissione Consiliare competente e il  Consiglio 
delle Autonomie locali.
2.  Le linee direttive orientano in particolare la programmazione 
triennale dei servizi minimi e contengono:
a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro 
determinazione;
b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da 
trasferire agli Enti locali;
c) la definizione della dimensione minima delle unità di 
gestione da affidare mediante procedura di affidamento 
concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.
3.   Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di 
mobilità  in modo che essi siano qualitativamente e 
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di 
mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli 
artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422\97,  sia:
a)  ai documenti di pianificazione degli investimenti della 
Regione e degli enti locali;
b)  alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni 
bacino di traffico definito, ai  
sensi  del successivo comma 4, tenuto conto delle 
caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche 
infrastrutturali esistenti;
c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi 
minimi definiti nel precedente triennio;
                    d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti 
con l’obiettivo della mobilità  
                    sostenibile;
e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o 
combinazione di modalità più efficienti in relazione alle 
caratteristiche della domanda;
f) all’ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili 
agli obblighi di servizio pubblico;
g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della 
mobilità;
h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in 
particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti 
con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per 
la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento 
ambientale;
i) ai parametri territoriali e di popolazione;
j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le 
organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di 
categoria e dei consumatori;
k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza 
dell’intero sistema di trasporto individuale e collettivo e 
favoriscano l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto;
l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;
m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità 
dei soggetti disabili.
4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza 
delle Province si articola per bacini di traffico. Si intende per 
bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall’insieme di 
più Comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui 
luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all’interno 
dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una 
rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. 
Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di pianificazione dei 
servizi per la mobilità, le Province elaborano e trasmettono alla 
Regione proposte relative alla programmazione triennale dei 
servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.
5. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, 
individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità 
intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di 
Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di 
area metropolitana.
6. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di pianificazione dei 
servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti 
all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97, ciascuna 
Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in 
coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente 
articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei 
servizi di linea di cui all’art. 3, comma 3, n.4), da affidare, 
attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle 
imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli 
necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o 
servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o 
nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono 
essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando 
l’obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e 
professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.

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